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Totale eliminazione dei certificati nei rapporti cittadino-pubblica amministrazione.
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Rilascio Carta d'identità ai minori |
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L'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, recante "Prime disposizioni urgenti per l'economia", ha introdotto nuove disposizioni in materia di rilascio di carta d'identità, modificando l'articolo 3 del T.U.L.P.S., R.D. 773/1931.
Alla luce delle nuove disposizioni è soppresso il limite di età minimo per il rilascio della carta d'identità, precedentemente fissato in quindici anni, ed è stabilita una validità temporale diversa di tale documento, a seconda dell'età.
In particolare è previsto che la carta d'identità rilasciata:
• ai minori di anni 3 abbia la validità di anni 3
• per i minori di età compresa tra i 3 anni e i 18 abbia la validità di anni 5
• per gli ultra diciottenni abbia la validità di anni 10.
Ai fini del rilascio, per i minori di anni 18, necessitano i seguenti documenti:
• € 5,42 per diritti da versare direttamente presso l’Ufficio Anagrafe;
• N. 3 fotografie UGUALI e RECENTI;
• Presenza del minore in Ufficio per il riconoscimento;
• Firma di assenso sulla domanda di entrambi i genitori (anche nei casi di separazione previsti dal vigente codice civile) per la validità all’espatrio e dichiarazione di assenza di motivi ostativi all’espatrio del minore ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 649/1974. Tale assenso potrà essere sottoscritto dai genitori in presenza del dipendente addetto.
• Se trattasi di cittadino NON italiano, la carta identità sarà rilasciata NON valida per
l’espatrio, ed è necessario produrre passaporto o altro documento di
riconoscimento.
La carta d'identità dovrà riportare la firma del titolare che abbia compiuto dodici
anni, salvo i casi di impossibilità a sottoscrivere.
Ogni altra informazione può essere chiesta all’ufficio Anagrafe durante l’orario d’ufficio.
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Settore servizi sociali
NUOVE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE ENERGIA ELETTRICA E GAS 2011
AVVISO ALLA CITTADINANZA
Rinnovo agevolazioni
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CARTA D'IDENTITA' PER L'ESPATRIO |
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Utilizzo carta d´identità per l´espatrio
Sono stati segnalati disagi ai viaggiatori per il mancato riconoscimento della Carta d´identità con il timbro di proroga, da parte delle Autorità di frontiera di: Bulgaria, Egitto, Guadalupa, Macedonia, Martinica, Romania, Tunisia, Turchia e Bosnia Erzegovina.
Il Ministero dell´Interno ha comunicato (con circolare n. 23 del 28/07/2010) che tutti i cittadini possessori di una carta d´identità regolarmente convalidata con il timbro di proroga possono, a loro richiesta, chiederne la sostituzione con un nuovo documento a validità decennale previo pagamento dei diritti stabiliti in euro 5,42.
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